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Amministrazione di condominio: il compenso extra

La possibilità di riconoscere un compenso extra all’amministratore condominiale, in relazione allo svolgimento di attività di natura straordinaria, rientra nell’esclusiva competenza dell’assemblea a norma dell’articolo 1135 del Codice civile e il diritto a chiedere tale compenso sussiste in quanto l’amministratore abbia fin dall’origine illustrato – nel suo analitico preventivo d’incarico, oggetto di approvazione al momento dell’accettazione della nomina – la misura dei suoi eventuali compensi in caso di attività straordinarie (articolo 1129 del Codice civile).

In questo contesto e a queste condizioni, l’assemblea ha pieno titolo tanto a riconoscere all’amministratore, suo mandatario, un compenso addizionale per l’opera straordinaria svolta, quanto a ridimensionare o annullare tale compenso a fronte delle riscontrate manchevolezze dell’amministratore stesso. Nel caso in esame, è tuttavia da sottolineare l’anomalia per cui risulterebbe ridimensionato non il compenso straordinario, ma quello originario forfettario, e tale aspetto potrebbe legittimare l’amministratore a un’opposizione anche in sede contenziosa.

Allo stesso modo, è da considerare che la decisione assembleare di ridurre o annullare il compenso extra riconosciuto all’amministratore in conseguenza delle presunte inadempienze di quest’ultimo in relazione al mancato completamento dei lavori – così come l’eventuale decisione assembleare di revocargli l’incarico per giusta causa, con conseguente ridimensionamento del compenso dovuto al minor importo parametrato all’effettiva durata dell’attività prestata – non priva l’amministratore stesso di possibili argomenti di replica in sede contenziosa, facenti leva sia sulle modalità concrete di esecuzione dell’incarico, sia sulle modalità con cui i compensi in questione gli sono stati riconosciuti in delibera.

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